Cambiano le regole in materia di conto corrente estero.
In che modo?

Il 21 luglio, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza hanno emanato un provvedimento congiunto al fine di implementare la collaborazione nella lotta ai fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero.
Nello specifico, si fa riferimento all’articolo 2 del decreto legge 28 giugno 1990 n° 167 in tema di monitoraggio fiscale. 

La norma consente di richiedere, agli intermediari e agli altri operatori finanziari, le informazioni relative alle operazioni finanziarie da e verso l’estero e, sostituendo il precedente provvedimento del 2014, disciplina le modalità tecniche di trasmissione e ricezione delle richieste e delle relative risposte.

Ma, in termini pratici, cosa significa e comporta tutto questo?

A partire dal 1° ottobre 2020, le banche saranno tenute a trasmettere informazioni su accrediti e bonifici effettuati da un conto corrente italiano a un conto corrente estero. 

Hai clienti che pagano le fatture sul tuo conto estero?
Tu stesso effettui regolarmente bonifici dal tuo conto corrente italiano a quello estero?
Da ottobre, questo nuovo protocollo d’intesa fra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza traccerà ogni movimento di questa natura.

Le tempistiche

Le comunicazioni verso l’anagrafe tributaria dei conti correnti avverranno entro 30 giorni.
Entro 15 nel caso in cui le cifre complessive fossero pari o superiori a 15.000,00 €.
Attenzione: si parla di cifre complessive, ciò significa che anche eventuali suddivisioni dell’importo (ad esempio in bonifici da 5.000,00 € l’uno) verranno considerate come un’unica soluzione da 15K.

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